Obbligo di formazione periodica per gli amministratori di condominio
La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) ed il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) impongono all'amministratore condominiale l'obbligo di aggiornarsi periodicamente (annualmente) per poter assumere e per poter mantenere gli incarichi di gestione.
Nello specifico l'amministratore deve frequentare con profitto un numero di corsi di formazione con cadenza annuale non inferiori alla durata minima di 15 ore.
l'amministratore di condominio deve adempiere al proprio obbligo formativo ogni anno, in caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte dell'amministratore, la sua nomina cosi come tutte le eventuali delibere devono essere considerate nulle ed ogni condomino potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria per vederla invalidata, in quanto, ai sensi dell'art. 71-bis, primo comma lett. g., disp. att. c.c. possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.